Convenzione di divorzio
È possibile stabilire anticipatamente le conseguenze di un possibile futuro divorzio?
Per regolare gli aspetti finanziari dei coniugi entra in prima linea di conto la possibilità di prevedere il regime di separazione dei beni (art. 247 CC). A differenza di altri regimi con questo in caso di divorzio il coniuge non ha nesuna pretesa nei confronti dell'altro per quanto esso ha guadagnato in costanza di matrimonio; vi é infatti una suddivisione netta tra i patrimoni (sostanza e redditi) di ciascun coniuge. In caso di divorzio ciascun coniugi si prende semplicemente ciò che é suo (sia ciò che aveva prima del matrimonio, sia ciò che ha ottenuto, acquistato o ricevuto in altro modo durante il matrimonio).
Tale regime può essere stabilito mediante un contratto matrimoniale, prima o dopo la celebrazione del matrimonio (art. 182 cpv. 1 CC). Per essere valido tale contratto necessita dell'atto pubblico, ovvero di un rogito allestito da un notaio (art. 184 cpv. 1 CC). Anziché optare per il (severo) regime di separazione dei beni, i coniugi possono regolare anche diversamente le questioni patrimoniali.
Nella prassi é frequente che mel contratto matrimoniale dei coniugi (che optano per il regime di separazione dei beni, ma anche qualora optassero per un altro regime) si stabiisca di rinunciare a contributi di mantenimento post matrimonio ("alimenti") come anche a pretese sul secondo pilastro ("cassa pensione") dell'altro. Questo tipo di convenzione conclusa preventivamente (senza che un divorzio sia all'orizzonte) viene definita una "convenzione di divorzio anticipata" ed é sempre più richiesta nella "pianificazione" familiare.
A differenza del contratto matrimoniale una convenzione di divorzio anticipata non necessita della forma dell'atto pubblico (rogito). Una volta che la convenzione é stata pattuita essa é vincolante per i coniugi, che pertanto non la possono più revocare unilateralmente, anche (o meglio, tantomeno) durante una futura procedura di divorzio.
Cionondimento tale convenzione anticipata di divorzio dev'essere omologata dal giuidice nella procedura di divorzio (art. 279 cpv. aCPC). L'omologazione avviene se il giudice é convinto che la stessa é stata a suo tempo pattuita previa libera e matura decisione dei coniugi e sempre che la stessa sia chiara ed attuabile e non sia manifestamente iniqua (non basta quindi che la stessa sia semplicemente svantaggiosa per un coniuge). Questa valutazione viene compiuta tenendo in considerazione la situazione al momento del divorzio, non quella al momento della sua pattuizione. Vi é quindi il rischio che la situazione al momento del divorzio sia molto diversa da quella vigente quando la convenzione anticipata di divorzio é stata conclusa; in questo caso non é scontato che la convenzione venga omologata dal giudice (come detto qualora il mutamento delle circostanze é così importante da rendere davvero iniquo ed inaccettabile una conferma giudiziaria degli accordi presi a suo tempo dai coniugi).
Se nella convenzione di divorzio anticipata (ma anche in una comune convenzione di divorzio) i coniugi hanno rinunciato alla metà del saldo del secondo pilastro ("cassa pensione") dell'altro, il giudice omologa tale accordo solo se al coniuge che rinuncia a questo sua pretesa sancita dalla legge (art. 122 CC) é garantita una sufficiente previdenza (art. 280 cpv. 3CPC ed art. 124b cpv. 1 CC), tale da scongiurare il rischio che lo stesso si trovi a dipendere dalla pubblica assistenza.
In conclusione: una convenzione anticipata di divorzio é possibile, valida senza particolare forma (basta la semplice forma scritta) e con essa i coniugi possono disporre pressoché liberamente delle conseguenze accessorie finanziarie del divorzio; tale convenzione viene tuttavia al momento del divorzio verificata dal giudice, quindi non é scontato che la stessa possa esplicare i suoi effetti dopo la sentenza di divorzio.